La Rivista di Servizio Sociale
dal 1960
Rivista trimestrale edita
dall'Istituto per gli Studi
Sui Servizi Sociali
Versione italiana English version

In questo numero

Numeri precedenti

ISTISSS Blog ISTISSS

La Rivista di Servizio Sociale. Studi di scienze sociali applicate e di pianificazione sociale 4/2008 n.s.
4/2008 n.s, 01/02/2009

Abstract

Ricerca-azione e politiche locali di Welfare,  di P. Inserra

L’articolo tratta il tema della ricerca-azione ed il rapporto tra essa e lo sviluppo di politiche e progetti di welfare locale.  In particolare, vengono approfondite tre questioni: la definizione di un approccio metodologico alla ricerca-azione basato sulla relazione tra ricerca, proposta, sostenibilità ed efficacia; il ruolo che possono giocare le istituzioni locali, i servizi pubblici ed un terzo settore proattivo come soggetti di prossimità (in collegamento, cioè, con domande e bisogni della cittadinanza, dei territori);  quali attività di ricerca-azione è necessario considerare come strutturali in un piano sociale di zona.

 

 

Etica religiosa e spirito del welfare state. Mediterraneo e oltre, di J. Bicocchi

 

La politica sociale come sistema di protezione della collettività dagli imprevisti e dai problemi connessi alle diverse fasi della vita è un campo di intervento in cui lo Stato ha cercato di redistribuire le risorse disponibili informandosi di volta in volta a criteri differenti. A seconda dell'epoca storica e delle vicende politiche, le diverse nazioni hanno risposto alle istanze sociali rinvenendo in presupposti teorici fortemente differenziati da stato a stato i principi ispiratori delle proprie politiche.

Questo studio intende isolare la variante religiosa all'interno del contesto europeo per verificarne l'effettiva rilevanza al momento di “ispirare” i sistemi di welfare dei singoli stati, e capire se la religione può essere il denominatore comune, insieme ad altri imprescindibili fattori politici, economici e sociali, del welfare mediterraneo.

Quest'ultima tipologia si è recentemente imposta, a seguito di più recenti e completi studi sul welfare in Europa, all'interno dei sistemi di classificazione delle politiche sociali per alcune caratteristiche che accomunano Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. In particolare, i sistemi di welfare di questi paesi sono caratterizzati da una forte rudimentalità: carichi familiari che gravano sulle donne, scarsa tutela dei lavoratori dei settori più deboli dell'economia, preferenza data ai sussidi economici una tantum senza sostanzialmente intervenire sulle stratificazioni esistenti nella società. Queste caratteristiche discendono dal principio di sussidiarietà, fortemente promosso dalla Chiesa cattolica già da fine del XIX secolo, e più volte ripreso e strumentalizzato dalle grandi dittature del XX secolo. Nel dopoguerra un nuovo protagonismo della società civile vorrebbe forse dare alla sussidiarietà un valore più pieno e una nuova dignità, ma tale principio diventa nella pratica – e in contrasto netto con quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente nel Nord più laicizzato – l'ennesima occasione, per lo Stato, per ritrarsi dinanzi alle esigenze di protezione del cittadino, arrivando – e l'Italia ne è il caso esemplare – persino a deludere le aspettative dei destinatari ottimali, cioè proprio coloro che ai principi religiosi “ispiratori” si conformano.

 

 

Percezione della Qualità della Vita e rendimento scolastico: indagine con allievi di istituti scolastici superiori di Priverno (LT), di A. Capodilupo e G. Pantaneschi

 

La percezione della Qualità della Vita, in studenti delle scuole superiori, è valutata somministrando il questionario WHOQOL-Breve (World Health Organization Quality Of Life) curato dall’OMS. Le quattro aree indagate (fisica, psicologica, dei rapporti sociali, dell’ambiente), contenute nel concetto di autostima, sono messe in correlazione con il profitto scolastico degli allievi. Non si evidenzia un rapporto significativo, ma è da tutti ammesso che la scuola svolga un ruolo importante nella definizione dell'autostima del bambino e dell'adolescente e che questa a sua volta incida sullo stato di benessere o malessere personale e scolastico.

 

 

Una proposta per il dialogo interculturale: il Movimento per l’Interscambio tra mondo intellettuale italiano e brasiliano, di A. Tagliavia

 

L’articolo offre una sintetica ma esaustiva presentazione delle attività del Movimento per l’Interscambio tra mondo intellettuale italiano e brasiliano, a cui chi scrive ha avuto modo di partecipare nel corso di uno Stage dottorale realizzato per alcuni mesi dell’Anno accademico 2006/2007.

Il Movimento per l’Interscambio offre diverse possibilità di scambio culturale tra gli studenti della Universidade Federal de Pernambuco (UFPE – Recife, Brasile) e il mondo accademico e intellettuale italiano, attraverso canali diversificati; ciò consente agli studenti e ai ricercatori brasiliani di svolgere un lavoro di approfondimento ed aggiornamento continui nell’ambito dell’apprendimento della lingua e della cultura italiana.

Dopo aver menzionato le attività principali del Movimento - corso di italiano, gruppi di studio, partecipazione al Movimento brasiliano di lotta antimanicomiale, attività connesse con il Servizio sociale a vari livelli, ecc. - nella seconda parte dell’articolo ci si è incentrati sui riferimenti culturali che fanno capo a questa iniziativa, fra i quali spicca la figura del pedagogista ed educatore Paulo Freire, oltre che su una breve riflessione inerente alcuni aspetti di affinità/differenza fra le due società/culture in questione: la brasiliana e l’italiana.

 

 

Disagio e marginalità sociale. I limiti del piano socio-assistenziale della regione Molise, di G.M. Testa

 

A partire da una valutazione del Piano socio-assistenziale della Regione Molise, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 251 del 12 Novembre 2004, ci si propone una riflessione sul tema del disagio sociale, focalizzando l’attenzione su alcune forme di malessere sociale che si dissimulano nelle anse della quotidianità più ufficiale e che non godono di particolare attenzione nella programmazione degli interventi di welfare. Si osserva tuttavia come il mondo del volontariato e dell’associazionismo laico e cattolico, probabilmente in virtù della sua maggiore vicinanza al tessuto comunitario, sia più incline a intercettare e a dare risposta alla domanda di aiuto meno manifesta.

Si segnalano esempi di iniziative progettate e realizzate nel territorio molisano, rappresentative della pluralità delle proposte di welfare locale che nella loro globalità e nella loro concezione contrastano il “riduzionismo” che sembra caratterizzare le linee programmatiche del Piano socio-assistenziale regionale. Emerge così una realtà in cui non mancano proposte e idee qualificanti, indicative di una nuova cultura che avanza e che agli interventi di aiuto controllabili dentro gli apparati specialistici incoraggia e facilita un modello di aiuto che emerge dalle relazioni sociali.

Torna su

Rassegna legislativa

A cura di L.Colombini
 
 
LA RICADUTA DEL FEDERALISMO SULLE POLITICHE DI WELFARE
 
 
Le strategie di politiche di welfare nella riforma dello Stato
 
     Nel corso degli ultimi quindici anni circa nel nostro Paese si è venuta a configurare una intensa attività progettuale e propositiva che ha portato, come risultato finale alla prefigurazione del passaggio da una Repubblica delle autonomie ad una Repubblica in senso federalista.
     La prima configurazione in effetti va rapportata a quanto disposto a suo tempo con la legge n. 382/85 e al DPR 616/77, che ha completato il quadro di riferimento per la suddivisione delle competenze fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali alla luce del rispetto pieno della Costituzione (in particolare gli art. 5 e 118), dopo la constatata limitatezza dei provvedimenti disposti con il primo trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni (DPR n. 4 e n. 9 in particolare per ciò che concerne i servizi sanitari e sociali).
     Sulla base della progressiva consapevolezza della difficoltà della pubblica amministrazione nel suo complesso di rispondere adeguatamente in termini di efficacia, di efficienza alle esigenze di sviluppo e di adeguamento dei servizi e delle prestazioni da erogare, con la legge n. 59/97 si è avviato un processo di riforma amministrativa in senso organico e articolato.
     Tali disposizioni sono state portate avanti “a Costituzione vigente” e quindi ancor prima della modifica del Titolo V della Costituzione, e quindi nel rispetto della Costituzione stessa.
     La legge 59/97 e la connessa legge 127/97 costituiscono pertanto la conclusione della prima fase di riforma dello Stato, che si è avviato con la Commissione bicamerale che negli anni ’90 ha prodotto documenti assolutamente validi in ordine alle prospettive di gettare le basi per uno Stato organizzato in senso federale.
     Susseguente a tali provvedimenti fondamentali, va ricordato il d. lgs. 112/98 che ha specificato con maggiore puntualità il quadro delle competenze che fanno capo allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali in ordine programmazione, gestione e controllo dei servizi rivolti alla persona ed alla comunità.
     E’ su tale scenario che le Regioni hanno avviato un complesso sistema di recepimento delle suddette normative nelle proprie leggi regionali, e allo stato attuale tutte le Regioni, a parte la Campania, hanno recepito il suddetto decreto legislativo, avviando al proprio interno i necessari processi di decentramento e di attribuzione ulteriore di poteri e funzioni agli enti locali al fine di pervenire ad una effettiva “governance” del territorio regionale.
     Tali provvedimenti hanno avuto il merito di ridisegnare la geografia politico.istituzionale della Regione, e quindi avviato concretamente il rinnovato sistema delle autonomie, con la prefigurazione assolutamente interessante della definizione delle competenze della Regione, delle Province e degli Enti locali.
Nello sviluppo successivo ulteriori scansioni normative sono state avviate a partire dal 2000 con la legge sul federalismo fiscale(legge133/99:“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”; D.lgs. n. 56/00 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art.10 legge n. 133/99) e con la legge n. 328/00, relativa al sistema integrato dei servizi sociali, e sono state quindi gettate le basi per la modifica del titolo V della Costituzione (legge Costituzionale n. 3/01), che ha sancito in via definitiva l’assetto istituzionale del paese in ordine, fra l’altro, allo svolgimento delle politiche sociali.
 
 
I principi di fondo del federalismo
 
Con i suddetti provvedimenti sono stati indicati i principi di fondo che rappresentano la risultante di un complesso processo di riorganizzazione dell’apparato pubblico e che si collegano ai principi che in parte sono legati alla Carta europea delle autonomie locali del 15 ottobre 1985 (ratificato in Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439) , al Trattato di Mastricht del 1992 e in parte al progressivo maturato culturale e giurisprudenziale che nel corso di venticinque anni si è venuto ad affermare nel nostro paese, e che fa riferimento ad una società civile alla cui costruzione concorrono tutti i soggetti pubblici e privati interessati, senza alcuna condizione di prevaricazione e di monopolio, nell’ambito delle regole fissate dallo Stato.
I principi di fondo più importanti, che nel corso di questi anni si sono venuti a consolidare sono:
·   sussidiarietà verticale, partendo quindi dal livello amministrativo più prossimo al cittadino, e quindi con l’attribuzione, individuata dalla legge n. 265/99 e dal D. lgs.   267/00 della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane (disposizione confermata dall’art. 118 della Costituzione)
·   sussidiarietà orizzontale, in base alla quale è stato precisato che “i Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. (art. 118 della Costituzione
·   adeguatezza, in relazione alla necessaria idoneità amministrativa, organizzativa e funzionale dell’amministrazione locale che esercita le funzioni;
·   differenziazione nell’ allocazione delle risorse, in considerazione delle diverse caratteristiche, amministrative, strutturali e demografiche, degli enti locali;
·   responsabilità e unicità dell’amministrazione, con l’attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi;
·   omogeneità, con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
·   copertura finanziaria dei costi, oltre che di efficienza e di economicità;
·   autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
 
Tali principi sono sostanzialmente quelli che sono a monte della realizzazione delle politiche sociali, e, per come sono   confermati nel contesto della legge-quadro 328/00, rappresentano un punto di riferimento-cardine, per tutti gli attori pubblici e provati che concorrono alla realizzazione del welfare.
A tale riguardo non si può non sottolineare il riconosciuto ruolo della famiglia, intesa quali cellula sociale primaria in grado di assicurare ai propri membri servizi e aiuti, e il “privato sociale”, inteso quale espressione concreta di cittadini organizzati che svolgono attività di impegno sociale e civile e che rappresentano, come la famiglia, in molti casi il livello più prossimo di risposta ai bisogni del cittadino.
 
 
La politica delle tutele e i LEA
 
     Anche se a distanza di otto anni circa dalla approvazione della legge costituzionale n. 3/01 non è stato ancora attuato quanto disposto dal legislatore costituzionale, tale enunciato afferisce all’obbligo di attuare le “politiche delle tutele” in modo da rispettare i diritti soggettivi dei cittadini ad essere adeguatamente assicurati nell’erogazione di interventi e servizi, sul piano sanitario e sociale, perché i suddetti diritti sono da considerare diritti pieni che non ammettono deroghe, discriminazioni o tanto peggio disparità di trattamento a seconda che i cittadini risiedano al Nord, al Centro, al Sud, oppure che risiedano nelle grandi città, nei piccoli comuni, nelle comunità montane o nelle zone depresse.
     La politica delle tutele, quindi, che coinvolge ed interessa in maniera diretta tutti i cittadini, con particolare riferimento alle fasce deboli, richiede come presupposto e come condizione fondamentale che siano garantiti al massimo livello e tutelati i diritti alla salute (art. 32 della Costituzione) all’assistenza sociale (art. 38) da intendere quali diritti soggettivi e inalienabili del cittadino.
     Nel contesto della politica delle tutele va quindi annoverato l’impegno dello Stato a determinare i livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini (lettera m), art. 117), fra cui rientrano anche il diritto alla salute e all’assistenza.
     E’ inoltre proprio dall’obbligo dello Stato a determinare identici livelli di prestazioni in tutto il territorio nazionale che consegue, nel principio della sussidiarietà verticale, l’impegno a garantire a tutti i cittadini, nel loro luogo più prossimo la fruizione dei servizi sanitari e sociali a cui hanno diritto, pur nel rispetto delle compatibilità economiche.
     Allo stato attuale sono stati definiti, per la sanità, i Livelli Essenziali Assistenziali (LEA) che nella loro tipologia di offerta costituiscono solo una parte del quadro delle tutele costituzionalmente sanciti.
     Ma tali livelli, non sono presenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, e già si osservano diverse modalità di fruizione di servizi da parte di cittadini residenti il altre regioni ove manca l’offerta, per non parlare della abnorme situazione delle liste di attesa, che in effetti maschera una vera e propria privatizzazione della prestazione sanitaria
     Per ciò che concerne i Livelli essenziali socio- assistenziali, questi a distanza di otto anni non sono stati ancora emanati, e in ogni caso il loro mancato finanziamento costituisce anche esso una colpevole omissione che allo stato attuale accentua il divario fra regioni che comunque hanno avviato i servizi e gli interventi previsti dalla legge 328/00, perché hanno fondi propri, e Regioni che non l’hanno ancora fatto.
     E’comunque da questo fondamento che scaturisce l’obbligo conseguente che in tutte le Regioni e in tutte le comunità locali, sia recepita ed applicata pienamente sia la legge di riforma sanitaria, sia la legge di riforma dell’assistenza, che finora è stata emanata solamente da undici Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana), più la provincia di Trento.
 
 
La politica delle opportunità
 
     Oltre alla politica delle tutele, l’altro obiettivo fondamentale è quello di dispiegare le politiche delle opportunità che costituiscono il livello più dinamico e coinvolgente quanto al disegno di definire un quadro organico di interventi integrati e coordinati di servizi e di interventi rivolti alla persona ed alla comunità.
     Questo è infatti più propriamente lo spirito dell’art. 3 della Costituzione, e che vuol dire più precisamente il diritto dei cittadini italiani a perseguire i massimi livelli possibili della propria realizzazione nel contesto della società in cui vivono.
Politica delle opportunità, quindi significa il superamento degli squilibri territoriali, economici, culturali, sociali, e quindi una dimensione più ampia e più vitalizzante delle politiche di welfare.
     L’integrazione dei servizi sociali e sanitari con gli altri servizi e con le altre politiche in atto (politiche del lavoro, della casa, della formazione, dell’ambiente, dei trasporti, della cultura, del tempo libero, ecc.) rappresenta quindi l’altro aspetto che è di per sé stesso di pari grado fondamentale e incontrovertibile, perché è esso stesso che promuove e mette in moto politiche di sviluppo della comunità.
     A tale riguardo la politica delle opportunità si collega al richiamato principio della sussidiarietà orizzontale, che secondo la riforma del Titolo V della Costituzione costituisce l’altro pilastro che nelle più generali politiche di welfare tende a promuovere e a riconoscere in pieno il terzo settore e quindi la capacità dei cittadini di organizzarsi in maniera autonoma per affrontare assieme problemi comuni.
 
 
Il ruolo delle istituzioni
 
         Di fronte ad uno scenario in cui al livello locale, partendo quindi dai Comuni (e dai relativi statuti e regolamenti), e quindi al livello regionale (e dai relativi statuti, leggi regionali ed atti di programmazione e di indirizzo) e a livello statale (attraverso la determinazione dei Livelli essenziali e relativo finanziamento, leggi quadro e programmazione) è possibile portare avanti adeguate politiche di welfare, basate sulla tutela dei diritti e sull’ offerta delle opportunità, non si può fare a meno di denunciare le aree di crisi grave e di depressione che rischiano di inficiare tutte le prospettive di riforma pur portate faticosamente in questi anni e non ancora pienamente attuate: la condizione degli anziani non autosufficienti, e la condizione del mezzogiorno d’Italia.
         In particolare, in tale quadro di riferimento, si sottolinea la attuale, determinante presenza e ruolo della Conferenza Stato-Regioni, che, in effetti, costituisce la sede di confronto e di coordinamento fra lo Stato e le Regioni rendendo per certi aspetti secondario il ruolo del Parlamento in ordine alla propria potestà legislativa.
         Per ciò che concerne uno degli aspetti più significativi della norma costituzionale, è stata riconosciuta l’autonomia finanziaria agli enti territoriali, con la potestà tributaria di Regioni, Province, Comuni e città metropolitane che in rapporto alle risorse possono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
     Pur prevista, la perequazione fra Regioni è comunque riferibile all’obbligo sopra indicato, da parte dello Stato, di determinate i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e quindi intervenire con fondi perequativi per assicurare i livelli essenziali alle Regioni ancora sprovviste di risorse adeguate.
Le prospettive e gli impegni che più immediatamente coinvolgono le Regioni sono:
 
·   la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con la necessità di specificare il rapporto fra essenzialità, uniformità (quest’ultima peraltro indicata come principio nel decreto legislativo n. 56/00 sul federalismo fiscale-art.9) e diffusibilità: si ricorda, a tale proposito che gli Enti mutualistici, ed assistenziali, nell’ambito dei loro regolamenti assicuravano l’uniformità e la essenzialità);
·   le determinazione (che già alcune Regioni hanno già in atto) di individuare le risorse aggiuntive da erogare agli enti locali per l’effettuazione di particolari interventi;
·   la disciplina (che già mostra segni di differenziazione fra Regione e Regione) della capacità impositiva connessa alla erogazione di risorse adeguate in rapporto alla programmazione, al bisogno rilevato e alla necessità del controllo della spesa (con particolare riferimento alla sanità);
·   Il rapporto fra le risorse dello Stato, patto di stabilità e risorse proprie.
·   La revisione e l’aggiornamento degli Statuti.
 
 
Il ruolo della legge 328/00 nel contesto del federalismo
 
Nel corso degli oltre otto anni dalla legge quadro del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali, a livello statale sul piano normativo e programmatorio sono intervenuti   provvedimenti (e successivamente non provvedimenti) che hanno determinato una situazione di crisi e di stagnazione per tutto il complesso delle politiche sociali allo stesso livello statale, con gravi ripercussioni a livello regionale e locale.
La stessa legge n. 328/00, a seguito della approvazione prima parlamentare e poi referendaria della legge costituzionale n. 3/01 è stata oggetto di osservazioni e di dubbi in ordine alla sua efficacia ed alla sua “imperatività”, tenuto conto che l’assistenza, secondo quanto disposto dalla stessa legge costituzionale citata, è ormai diventata materia esclusiva di competenza regionale.
Secondo vari studiosi, comunque, l’impegno dello Stato a determinare i livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini fa ritenere la legge n. 328/00 in grado di far sentire i suoi effetti, in quanto legge-quadro nei confronti delle Regioni, che in ogni caso debbono adottarne i principi e gli orientamenti, e quindi considerare essa stessa quale legge “federale”.
Inoltre nel quadro del complesso processo che ha portato alla ridefinizione dello Stato in senso federale, deve essere sottolineato che la legge 328/00 si caratterizza quale normativa “ponte” fra la prima legge 59/97 sopra richiamata e che ha tracciato un primo modello di riorganizzazione politico-istituzionale della Repubblica, e la legge costituzionale n. 3/01 che ha confermato e sancito definitivamente il nuovo modello di Stato.
A tale riguardo, pertanto la validità della suddetta legge è confermata dal richiamo continuo che ad essa fanno tutte le leggi regionali di recepimento e gli atti di programmazione e di amministrazione delle Regioni a statuto ordinario (Lombardia, Piemonte, Toscana, Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Campania, Basilicata), a statuto speciale (Friuli V.G., Sardegna), e le province autonome (Trento) in ordine al proprio ruolo di riferimento autorevole in chiave federalista.   
A tale riguardo viene peraltro esaltata la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, da svolgersi mediante atti di legge o aventi forza di legge, proprio in relazione all’obbligo, peraltro ancora disatteso, di determinare i livelli essenziali per l’ esercizio dei diritti civili e sociali.    
 
 
Il Fondo Nazionale per le politiche sociali e il federalismo
 
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali costituisce un impegno cogente per le Regioni in ordine alla sua utilizzazione, che è connessa alla legge n. 328/090 e alla determinazione dei criteri di ripartizione.
Una prima osservazione in merito alla natura attuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla sua articolazione e alla sua destinazione è riconducibile alle seguenti considerazioni:
 
·         La riforma del Titolo V della Costituzione ha definito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di assistenza, e pertanto, il riferimento relativo alla titolarità statuale connessa alla legge 328/00 è comunque riferita all’impegno dello Stato a definire i livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali, e, fra questi l’assistenza.
·         In merito al FNPS è importante la sentenza n. 420/04 della Corte Costituzionale che in definitiva ha esposto quanto segue:
- l’art. 119 della Costituzione pone   precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie, e   innanzitutto, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente.
- nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
- Con la riforma organica della materia dei servizi sociali attuata con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il sistema di finanziamento delle politiche sociali ha subito ulteriori modifiche, consistenti, innanzitutto, nella previsione della regola generale secondo cui la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo al quale concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, lo Stato, le Regioni e gli enti locali (art. 4, comma 1).
- Lo Stato concorre al suddetto finanziamento della spesa sociale mediante, appunto, le risorse del Fondo nazionale;
- Dalla descrizione delle caratteristiche che hanno connotato la struttura e funzione del Fondo nazionale per le politiche sociali si desume che lo stesso non è riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo art. 119 della Costituzione.
- Il Fondo nazionale per le politiche sociali, peraltro, è destinato a finanziare anche funzioni statali, e la sua perdurante operatività per gli aspetti di incidenza sul sistema dell'autonomia finanziaria regionale si giustifica in via transitoria, fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione.
- Una volta attuato tale modello, dovranno essere riformati i vigenti meccanismi di finanziamento della spesa sociale attraverso la riconduzione degli interventi statali – al di fuori ovviamente dei casi in cui gli stessi riguardino funzioni e compiti dello Stato – ai soli strumenti consentiti dal nuovo art. 119 della Costituzione.
- In questa fase “transitoria” non sono comunque ammesse, nuove prescrizioni che incidano in senso peggiorativo sugli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore ovvero che contraddicano i principi fissati dallo stesso art. 119.
- Innanzitutto, la previsione concernente l'integrale e prioritario finanziamento degli interventi relativi a diritti soggettivi deve interpretarsi nel senso che la stessa si riferisca esclusivamente al settore delle prestazioni previdenziali e, dunque, ad ambiti di competenza non regionale, in quanto riconducibili alla materia «previdenza sociale» di competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
- Deve escludersi che nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo stesso per il finanziamento della spesa sociale, sia configurabile – «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» un diretto coinvolgimento delle Regioni.
- Spetta, infatti, in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale.
- Tale coinvolgimento – in ossequio al principio di leale collaborazione – deve, invece, essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, così come previsto dall'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000.
Da quanto sopra esposto si rileva pertanto che il FNPS è da considerare quale co-finanziamento rispetto al Fondo sociale regionale, che a sua volta è da ritenere concorrente alla determinazione della spesa sociale complessiva operata dagli Enti locali.
Il concetto della compartecipazione, inoltre, è anche riferibile all’ISEE, che rappresenta in effetti il riferimento oggettivo ai fini della partecipazione al costo dei servizi da parte del fruitore finale, ossia l’utente dei servizi e delle prestazioni sociali.   
 
 
Le prospettive
 
In relazione a quanto è possibile ipotizzare sullo sviluppo del federalismo fiscale anche in relazione alle recenti iniziative del Governo, le politiche di welfare sono connesse alla determinazione del livelli essenziali ed alla contestuale definizione di standard di offerta di servizi e prestazioni che debbono essere adeguatamente finanziate.
Tale competenza esclusiva va collegata anche al potere attribuito al Governo di assicurare la soddisfazione dei livelli minimi anche mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni e degli enti locali inadempienti.
In tale contesto si assiste peraltro ad una situazione assolutamente disomogenea fra le Regioni e fra le stesse autonomie locali, così che accanto a unità di offerta assolutamente valide,efficaci ed appropriate, che sono il frutto di un costante lavoro volto a costruire sistemi regionali di welfare che molte Regioni hanno portato avanti sulla base di un percorso avviato fin dagli anni ’70 (Lombardia, Emilia Romagna. Piemonte, Toscana, Veneto, Friuli V.G., Marche, le province di Trento e Bolzano) sulle quali innestare il complesso processo di federalismo, altre situazioni regionali, essendo partite da condizioni storiche di svantaggio (anche a fronte di finanziamenti inadeguati) sono state caratterizzate da assoluta difficoltà a stabilire risposte efficaci ed appropriate in termini di offerta di servizi e di prestazioni.
A tale riguardo il riferimento costituzionale più importante è costituito dall’art. 119, ove è disposto che la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Inoltre è specificato che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Accanto a tale disposizione va aggiunto quanto indicato nell’art. 120: il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
A fronte di un quadro che quindi mette in evidenza la necessità di un poderoso sforzo per giungere a garantire su tutto il territorio nazionale livelli essenziali minimi ed uniformi per l’esercizio dei diritti civili e sociali, va aggiunto il conseguente impegno al loro finanziamento integrale.
Tenuto conto del ruolo dello Stato e delle Regioni anche in termini di monitoraggio e di valutazione dell’offerta dei servizi, va anche sottolineata la necessità di istituire osservatori che a livello statale, regionale e provinciale possano essere in grado di svolgere una adeguata azione di controllo con funzioni conoscitive in ordine alle prestazioni erogate e composte anche da rappresentanti dei portatori di interesse per giungere alla costruzione di un sistema di welfare idoneo a perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, appropriatezza e quindi porsi come base di conoscenza partecipata che coinvolge l’intera comunità,   anche nella prospettiva di promuovere, se necessario, azioni di potere sostituivo per Regioni ed enti locali inadempienti.   
 

Torna su

Rassegna delle riviste italiane

A cura di Claudio Pierlorenzi

 

 

  • Baiocco C., Crea G., Fizzotti E., G. Guerrieri, Laghi F., Paola R. (2008), Attaccamento ai genitori e ai pari e disagio psicopatologico in adolescenza. Un contributo empirico, in Orientamenti Pedagogici, n. 3, vol 55, Edizioni Erickson.

 

  • Canova F., Rocco S., Macca S., Casarotto R. (2008), Progetto di educazione alimentare mediante peer education in una Scuola Secondaria Superiore di Padova in Educazione Sanitaria e Promozione della Salute, vol. 31, n. 1, Fondazione Angelo Celli, Perugina.

 

  • Cheli M., Mazzoni P., Giacopuzzi S. (2008), Integrare o sostituire la genitorialità, in  Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XXXVIII, n.3, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano.

 

…inoltre si consiglia!!!

 

  • Giglio A., Damiano P, De Rossi D. (2008), Aspetti di integrazione e collaborazione nella gestione clinica di pazienti in Doppia Diagnosi, in Dal Fare Al Dire, Periodico di Informazione e Confronto sulle Patologie da Dipendenza, Edizioni Publiedit.

 

…non recenti ma da leggere!!!

 

  • Cimillo A., Fava Vizziello G., Pretelli S. (2007), La psicopatologia delle funzioni genitoriali, in Salute e Prevenzione, n.48, Franco Angeli.

 

Torna su

Rassegna delle riviste straniere

A cura di Maria Stefani
 
 
 
I due articoli di questa rassegna affrontano il tema della percezione del sé nella fase finale dell’adolescenza e nella vecchiaia.
 
Il primo articolo riporta l’esperienza di  un supervisore di studenti in tirocinio che riflette sull’uso del sè, su come e quanto è opportuno che avvenga, e come aiutare gli studenti ad esserne consapevoli.
In particolare la riflessione nasce dall’esperienza di una studentessa estremamente capace di stabilire rapporti validi con i clienti, di mettere a proprio agio le famiglie e che dichiarava che questa abilità le derivava dal fatto di provenire da una famiglia povera e quindi di immedesimarsi facilmente nelle situazioni che le si presentavano.
Apparentemente gli studenti ed i docenti sanno il significato di “uso del sè”, ma quando devono definirlo hanno qualche difficoltà. L’uso del sè nell’esercizio professionale è la combinazione di conoscenze, valori, e competenze acquisite nella formazione con aspetti della propria personalità, del proprio sistema di valori, esperienze di vita ed eredità culturale. E’ proprio l’uso del sè che determina l’impegno ad aiutare in maniera autentica e coinvolta l’utente.
L’autore afferma che nel suo lavoro di docente e supervisore di tirocini verifica che studenti che hanno avuto la stessa formazione e gli stessi strumenti non hanno mai gli stessi comportamenti professionali. Nessuno studente usa gli strumenti nella stessa maniera di altri, perché ciò avviene attraverso le singole personalità, competenze nelle relazioni e capacità di sviluppo. Il successo degli studenti non dipende solo da ciò che hanno appreso, ma da come le competenze acquisite nell’esperienza di formazione si sono integrate nel proprio sè.
Per capire quanto si è capaci di avere relazioni con i clienti è utile riflettere su 5 aspetti sull’uso del proprio sè: uso della personalità, uso del proprio sistema di valori, uso della relazioni dinamiche, uso della propria ansia e uso della capacità di aprirsi.
Elemento fondamentale dell’operatore è la propria personalità, per la soddisfazione del cliente non conta tanto l’impostazione teorica dell’operatore, ma l’autenticità del proprio sè. Il cliente che incontra casualmente l’operatore a fare la spesa o al parco, deve poter stabilire lo stesso rapporto che stabilisce durante l’incontro professionale. Viene sottolineata l’importanza che gli assistenti sociali abbiano piena consapevolezza di chi sono come persone e come professionisti e riescano ad integrare i due aspetti. L’autore consiglia agli studenti di prendere tempo per conoscere sè stessi a fondo, inoltre suggerisce di fare un elenco dei tratti di personalità che aiutano il cliente e di quelli che invece ostacolano un rapporto di aiuto, ritiene che sia un utile esercizio. Altro esercizio suggerito è quello di capire perché si è scelto il servizio sociale come professione, quali sono state le motivazioni della scelta, quali le aspettative. Ovviamente anche esperienze di terapia analitica di gruppo o individuali, aiutano ad assumere consapevolezza della propria personalità e della capacità di entrare in relazione con altri.
Anche il sistema dei valori ha un rilievo notevole nell’esercizio della professione. Non si tratta necessariamente di valori di natura religiosa o spirituale, ma degli strumenti per capire il mondo che ci circonda, il contesto all’interno del quale agiamo. Gli studenti devono essere consapevoli di quale è la loro visione del mondo. Cosa pensano della razza umana. Come spiegano il dolore e la sofferenza. Conoscendo i propri valori è più facile verificare la coerenza con i valori della professione, e capire quelli degli utenti.
Un errore diffuso tra i professionisti all’inizio dell’esperienza è quello di imporre i propri valori agli utenti, ciò deriva dalla scarsa consapevolezza del proprio sè e dall’idea che tutti debbano avere gli stessi valori. Tale atteggiamento rischia di limitare la capacità di autodeterminazione dell’utente. Se l’assistente sociale è consapevole dei proprio sistema di valori, sarà anche capace di capire ciò che facilita il rapporto con l’utente e ciò che lo ostacola.
La terza componente del sè è la dinamica delle relazioni. Carl Rogers afferma che le relazioni di aiuto si sviluppano se il rapporto è congruo, se c’è uno sguardo incondizionatamente positivo, e c’è empatia. E’ necessario che gli studenti valutino quanto la loro relazione terapeutica con l’utente risponde a tali criteri. Tale valutazione deve essere fatta ricostruendo il colloquio con l’utente, registrandolo su video o nastro, quando possibile, oppure scrivendo in maniera precisa quando detto ed evidenziando con il supervisore i punti di forza ed i punti di debolezza per migliorare il proprio intervento.
Altro elemento importante dell’uso del sé è l’ansia, che è quasi sempre presente quando si stabilisce una relazione terapeutica con l’utente. E’ importante esserne consapevoli, non rimanere paralizzati dalla paura o negare di essere in ansia. E’ necessario capire quali elementi del rapporto hanno determinato l’ansia e come l’ansia interferisca nelle modalità di relazione con l’ utente. Come l’ansia si manifesta e caratterizza le emozioni, i pensieri ed i comportamenti con quello specifico utente. Riflettere sulle situazioni nelle quali si è verificata ansia e discuterne con il supervisore aiuta a controllarla e a non esserne condizionati. 
L’ultimo elemento dell’uso del sé è la propria apertura. Condividere le proprie esperienze con l’utente può essere un elemento che facilita il rapporto, ma può invece dare l’impressione di poca professionalità. Pertanto è necessario che l’operatore si domandi che cosa vuole ottenere raccontando la propria esperienza, è una modalità per mettere a proprio agio l’utente o è una esigenza di sfogo dell’operatore? L’autore suggerisce ai propri studenti di rimandare di una settimana la testimonianza quando hanno  dubbi sulla sua utilità, se dopo una settimana sono ancora convinti che sia utile e opportuno riferire la propria esperienza, lo facciano. Ovviamente può essere utile verificarne i vantaggio con il supervisore o con un collega.
Nelle conclusioni l’autore segnala il rischio che un uso del sé non corretto possa determinare un controtransfer negativo sull’utente, ed invita gli operatori ad un puntuale rispetto del codice etico nell’esercizio della professione. Afferma, infine, come l’esperienza del tirocinio sia una ottima occasione di acquisire consapevolezza per un corretto uso del sé, come miscela dei propri valori, competenze e conoscenze. Attraverso l’uso dl sé come strumento terapeutico, l’operatore sarà capace di stabilire rapporti efficaci, migliorare i risultati degli interventi e dare un contributo positivo alla professione con la propria esperienza che è unica.
 
Il secondo articolo che presento riporta dati relativi ad anziani. Una ricerca effettuata a Berlino su n. 516 soggetti di almeno 70 anni, ha indagato su come gli anziani percepiscono la loro situazione, il livello di soddisfazione con particolare attenzione all’età che sentono di avere, a prescindere dall’anagrafe. L’indagine è durata 6 anni ed ha misurato i cambiamenti intervenuti nelle percezioni. Si è rilevato che molti anziani affermano di sentirsi molto più giovani della propria età anagrafica.  Nel corso degli anni dello studio la situazione è rimasta costante nella media, con una lieve tendenza al rialzo: i più anziani dichiaravano un gap maggiore tra l’età percepita e l’età anagrafica. La situazione si modificava se intervenivano malattie. In generale il gap tra le 2 età era minore per le donne che sono più condizionate dall’aspetto e che subiscono maggiormente lo stereotipo negativo del corpo vecchio. All’inizio dello studio gli uomini erano più soddisfatti della propria situazione, ma nel corso dei 6 anni la situazione si è modificata in peggio, mentre le donne sono rimaste più stabili nella valutazione della differenza tra l’età percepita e quella reale. Pensare positivo sulla propria vecchiaia può essere associato con il rimanere attivo ed in salute anche  in tale fase della vita. Infatti studi sulla auto percezione degli anziani possono contribuire alla nostra possibilità di capire gli indicatori potenziali della capacità di recupero negli adulti più vecchi e di quale sia la percezione del sé.
                                                                               
Hearth B. Walters
An introduction to use of self in field placement
In Social worker on line, Fall 2008
University of Michigan Institute for Social Research
 
Old as You Want to Be: Study Finds Most Seniors Feel Younger
Journals of Gerontology: Psychological Science, Dic.08
 
 
 
 
 

Torna su

Libri ricevuti

 
 
Ed. ERICKSON
 
Fabrocini C., Niro M.T., Pavese I., Primi passi nell’adozione. L’incontro con il bambino nel paese d’origine, Trento, 2008
 
Gioffrè D. a cura di, Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da “curare”, Trento, 2008
 
Corazza L., Internet e la società conoscitiva. Cyberdemocrazia e sfide educative, Trento, 2008
 
Bugini F., Gruppo Asperger onlus a cura di, Uno di loro. Adolescenza e sindrome di Asperger, Trento, 2008
 
Meirieu P., Liesenborghs J., Infanzia Educazione e Nuovi Media, Trento, 2008
 
Cox J., Holden J., Maternità e psicopatologia. Guida all’uso dell’Edinburgh Postnatal Depression Scale, Trento, 2008
 
Daffi G., Educare alle regole. Percorsi per l’alunno adolescente, Trento, 2008 
 
Centro Studi per l?infanzia e l’Adolescenza ParmaInfanzia, Mantovani S., Calidoni P. a cura di, Accogliere per educare. Pratiche e saperi nei servizi educativi per l’infanzia, Trento, 2008
 
Donskis L., Amore per l’odio. La produzione del male nelle società moderne, Trento, 2008
 
Bérubé M., La vita come è per noi. Un padre, una famiglia e un bambino speciale, Trento, 2008
 
Società Italiana di Pedagogia Speciale a cura di, Integrazione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico, Trento, 2008
 
Marini L., Nella bolla. Come si vive con l’autismo, Trento, 2007
 
Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Trento, 2002/08
 
Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. Versione per bambini e adolescenti, Trento, 2008
 
 
 
Ed. FRANCO ANGELI
 
Colaianni L., Ciardiello P. a cura di, Cambiamo discorso. Diagnosi e counselling nell’intervento sociale secondo il paradigma narrativistico, Milano, 2008
 
Lazzarini G., Santagati M., Bollani L., Tra cura degli altri e cura di sé. Percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle assistenti familiari, Milano, 2007
 
Viafora C., Zanotti R., Furlan E. a cura di, L’etica della cura. Tra sentimenti e ragioni, Milano, 2007
 
Cipolla C., Maturo A. a cura di, Scienze sociali e salute nel XXI secolo. Nuove tendenze, vecchi dilemmi?, Milano, 2008
 
Mazzucchelli F. a cura di, Il diritto di essere bambino. Famiglia, società e responsabilità educativa, Milano, 2008
 
 
 
Ed.CAROCCI
 
Corradi L., Salute e ambiente. Diversità e disuguaglianze sociali, Roma, 2008
 
Ciocia A. a cura di, Per un welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti territoriali della domanda delle politiche sociali, Roma, 2007
 
 
 
Ed. ARMANDO
 
Ilic S., La via verso una società sana, Roma, 2008
 
Cevolini A. a cura di, Conoscenza come costruzione, Roma, 2007
 
Capasso A. a cura di, Intorno a Pinocchio, Roma, 2008
 
D’Amato M. a cura di, Per un’idea di bambini, Roma, 2008
 
 
 
Ed.Scientifiche MAGI
 
Cremaschi Trovesi G., Musicoterapica. Arte della comunicazione, Roma, 2007
 
Ferrucci G., La relazione d’aiuto. Teoria e tecnica della psicologia umanistico-esistenziale, Roma, 2002
 
Baldassarre B., L’onda d’amore. L’arte come esperienza terapeutica con l’anziano, Roma, 2002
 
Adamo S.M.G., Adamo Serpieri S., Valerio P. a cura di, L’approccio integrato alla disabilità in età evolutiva. Da esigenza culturale a modalità operativa, Roma, 2002
 
La Rosa M., Ci siamo adottati. Ovvero tre famiglie in una, Roma, 2003
 
 
 
Ed. LATERZA
 
Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari, 2008
 
Castronovo V., Un passato che ritorna. L’Europa e la sfida dell’Asia, Roma-Bari, 2006
 
 
 
Ed. LIGUORI
 
Trevisi G., La distribuzione del carico di cura. Un metodo per il lavoro sociale, Napoli, 2008
 
 
 
E inoltre …
 
Demozzi M., Zandonai F. a cura di, Impresa sociale di comunità. Strumenti per la creazione e la gestione, Edizioni 31, Trento, 2008
 
Ciarini A., De Santis G. a cura di, Sindacati e reti di welfare in Europa, Fondazione Giulio Pastore/INAS CISL, Roma, 2008
 
Gargiulo S., Le nuove frontiere del sociale. Dalla 328/2000 alla legge regionale della Campania per la dignità sociale, Ed.Centro Culturale Archè, 2008
 
Nicolini C., Ambrosiano I., Minervini P., Pichler A., Il colloquio con l’anziano. Tra psicoterapia e supervisione nelle istituzioni, Ed.Borla, Roma, 2008
 
Cambi I., Monini T. a cura di, I centri per Bambini e Genitori in Emilia Romagna. Analisi organizzativa e riflessioni, Ed.Junior, Bergamo, 2008
 
Ministero della Salute, AOGOI, Dubini V. a cura di, Violenza contro le donne. Compiti e obblighi del ginecologo, Editeam, Ferrara, 2007
 
Certomà G., Lo sviluppo di comunità. Il lavoro sociale e i paesi del sud, Ed.Sensibili alle Foglie, 2008
 
Vittadini G. a cura di, Che cosa è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2007
 
Vigorelli P., Alzheimer senza paura. Manuale di aiuto per i familiari: perché parlare, come parlare, Ed.Rizzoli, Milano, 2008
 
Moro G., Vannini I., La società civile tra eredità e sfide. Rapporto sull’Italia del Civil Society Index, Ed.Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2008
 
CARITAS/MIGRANTES, Immigrazione. Dossier statistico 2008. XVIII Rapporto, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
Ambasciata di Germania-Roma, Caritas Italiana, Da immigrato a cittadino: esperienze in Germania e in Italia. Integrazione degli immigrati, delle loro famiglie e dei giovani, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo 2008, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
Caritas di Roma, Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quarto rapporto 2007, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
IDOS in collaborazione con Commissione di Indagine sull’Esclusione Sociale, Caritas Italiana, Caritas Diocesana di Roma, Le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati nell’area romana. Indagine campionaria e approfondimenti tematici, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
IDOS-European Commission INTI Programme, Misurare l’integrazione. Il caso dell’Italia. Indici territoriali di inserimento socio-lavorativo degli immigrati non comunitari, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
IDOS Centro Studi e Ricerche, Gli albanesi in Italia. Conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione, Ed.IDOS, Roma, 2008
 
Pittau F., Ricci A., Silj A. a cura di, Romania. Immigrazione e lavoro in Italia. Statistiche, problemi e prospettive, Ed.IDOS, Roma, 2008
 

Torna su